25 ott 2020

CORONAVIRUS - Nuovo DPCM: bar e ristoranti chiusi dalle 18, stop a piscine e palestre


Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm che introduce misure anti Covid a partire da lunedì 26 ottobre e fino al 24 novembre. Questi i principali contenuti del DPCM, integrati con le disposizioni previste dall’Ordinanza n. 623 di Regione Lombardia, che rimangono in vigore fino al 13 novembre

Spostamenti

  • è fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi;

  • con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza;

  • in Lombardia stop agli spostamenti dalle 23.00 alle ore 05.00 di ogni giorno: consentiti solo spostamenti motivati, con autodichiarazione, da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza o per motivi di salute.

Bar e ristoranti

  • stop per bar e ristoranti alle 18, anche il sabato e la domenica. Le attività dei servizi di ristorazione, e cioè bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie, sono consentite dalle 5 del mattino fino alle 18 del pomeriggio;

  • il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi;

  • dopo le ore 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico;

  • resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati;

  • resta sempre consentita anche la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 24 l’asporto, con però divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Esercizi commerciali

  • è fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo;

  • sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo e casinò;

  • in Lombardia al sabato e alla domenica sono chiuse le grandi strutture di vendita e i negozi all’interno dei centri commerciali, ad eccezione degli esercizi di vendita di generi alimentari, alimenti e prodotti per animali domestici, prodotti cosmetici e per l’igiene personale, per l’igiene della casa, piante e fiori e relativi prodotti accessori, nonché farmacie, parafarmacie, tabaccherie e rivendite di generi di monopolio.

Sport e tempo libero

  • chiuse palestre, piscine, centri benessere e centri termali, salvo quelli con presidio sanitario obbligatorio o che erogano prestazioni essenziali di assistenza, nonché centri culturali, sociali e ricreativi;

  • l’attività sportiva di base e l’attività motoria svolte all’aperto presso circoli sportivi restano consentite nel rispetto delle norme di distanziamento e senza assembramento;

  • sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato. Restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale dal Coni, nei settori professionistici e dilettantistici; restano consentiti gli eventi e le competizioni sportive, nonché le sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico;

  • sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento;

Teatri, cinema, concerti e spettacoli

  • sono sospesi degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi, anche all’aperto;

  • restano sospese le attività di sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso;

  • sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose;

Manifestazioni pubbliche, sagre, convegni e congressi·

  • lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito solo in forma statica a condizione che siano rispettate le distanze;

  • sono vietate le sagre e le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi;

  • è confermata la sospensione delle attività convegnistiche e congressuali, salvo quelle svolte a distanza;

  • le riunioni delle pubbliche amministrazioni si svolgono in modalità a distanza ed è fortemente raccomandato di svolgere anche le riunioni private a distanza;

Parchi divertimento e aree gioco per bambini

  • stop anche ai parchi divertimento, mentre invece restano aperte le aree gioco per i bambini;

Istruzione

  • in Lombardia, a partire dal 26 ottobre, le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative professionali di secondo grado devono realizzare le proprie attività attraverso la didattica a distanza per l'intera classe, se ci sono già le condizioni di effettuarla e salvo eventuali bisogni educativi speciali. Agli altri istituti viene fortemente raccomandato di adoperarsi nel più breve tempo possibile per poter svolgere anch’essi la didattica a distanza. Sono escluse le attività di laboratorio, che possono essere svolte in presenza. Ai dirigenti degli istituti scolastici si raccomanda inoltre di differenziare gli ingressi a scuola;

  • alle Università è raccomandata la promozione della didattica a distanza quanto più possibile;

Lavoro

  • è fortemente raccomandato l’utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati;

  • siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

  • siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;

  • siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;

  • le pubbliche amministrazioni dispongono una differenziazione dell’orario di ingresso del personale. È raccomandata la differenziazione dell’orario di ingresso del personale anche da parte dei datori di lavoro privati;

Utilizzo dei dispositivi di protezione

  • è confermato l’obbligo di indossare la mascherina a protezione di naso e bocca nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto. Quando ci si trova all’aperto, la mascherina va sempre portata con sé e deve essere indossata se non è possibile mantenere costantemente la distanza di sicurezza di almeno un metro da altre persone che non fanno parte dello stesso gruppo familiare;

  • è fortemente raccomandato l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private, se sono presenti persone non conviventi. Nelle abitazioni private, inoltre, è fortemente raccomandato di evitare feste e di ricevere più di 6 persone non conviventi;

  • il personale che presta servizio nelle attività economiche, produttive e sociali deve sempre indossare la mascherina, a prescindere dal luogo in cui l’attività viene svolta;

  • non sono obbligati ad indossare la mascherina i bambini al di sotto dei 6 anni, o i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina;

  • non è obbligatorio l’uso della mascherina nemmeno per coloro che svolgono attività sportiva.

QUI l’il DPCM

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