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CORONAVIRUS - Decreto Legge Liquidità: le richieste di Confartigianato in materia di credito e fisca

 

Confartigianato propone una serie di modifiche al Decreto Liquidità in discussione alla Camera.

Nel merito fiscale si chiede:

  • sospensione dei versamenti di giugno 2020, compreso il versamento della prima rata di IMU relativa agli immobili strumentali alle attività d’impresa e di lavoro autonomo che andrebbe effettuato unitamente alla seconda rata in scadenza il 16 dicembre 2020;

  • ripresa di tutti i versamenti sospesi non prima di agosto 2020 anche mediante rateazione in 12 rate mensili a decorrere sempre dal mese di agosto 2020;

  • proroga a settembre 2020 dei versamenti delle imposte a saldo ed in acconto risultanti dalle dichiarazioni dei redditi ed IRAP relative al periodo d’imposta 2019 come avvenuto, peraltro, lo scorso anno in relazione ai soggetti per i quali erano applicabili gli ISA;

  • in materia di ISA, necessità di introdurre, in relazione al periodo d’imposta 2020, la sospensione dell’operatività che richiede all’Agenzia delle Entrate e al Corpo della Guardia di Finanza, nel definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, di tenere conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale raggiunto nel citato periodo di imposta 2020. Si è dell’avviso, infatti, che il periodo di imposta 2020, a causa dell’emergenza Covid-19, debba essere considerato come un periodo straordinario di “non normale svolgimento delle attività”;

  • introduzione nel nostro ordinamento dell’istituto del riporto all’indietro delle perdite (cosiddetto “carry back” già presente in altri ordinamenti fiscali europei), che consente di riliquidare l’imposta degli esercizi precedenti a quello di realizzo della perdita, ottenendo il rimborso delle somme già versate. Tale soluzione permetterebbe alle tante imprese che a seguito del lockdown chiuderanno in perdita i bilanci del 2020, di poter compensare tale perdita con il risultato positivo del 2019, riliquidando a loro favore l’imposta eventualmente già versata. Sempre in relazione alle perdite sofferte per il 2020 vanno eliminate le soglie, oggi vigenti, legate alla percentuale del reddito imponibile come misura massima di utilizzo della perdita stessa negli anni successivi;

  • in materia di acconti di imposta, prevedere un innalzamento della tolleranza che rende non applicabili le sanzioni dal 20% al 50%;

  • la straordinarietà del momento, unitamente all’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica e della trasmissione telematica dei corrispettivi, deve portare all’abrogazione di adempimenti divenuti ridondanti e che sottraggono liquidità alle imprese (ad esempio, il regime dello split payment e del reverse charge), nonché la riduzione dall’8% al 2% della ritenuta applicata sui bonifici che danno diritto a detrazioni d’imposta. La capacità di cogliere attraverso i flussi telematici la formazione di basi imponibili e, coerentemente, le relative imposte, dovrebbe inoltre consentire l’innalzamento, da 5.000 euro a 50.000 euro, del limite che rende obbligatoria l’apposizione del visto per la compensazione dei crediti IVA;

  • proroga delle misure finalizzate al sostegno degli investimenti produttivi, quali i crediti d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi come pure di quelli connessi ad Impresa 4.0;

  • proroga dei bonus che danno diritto a detrazioni di imposta: in particolare, si fa riferimento agli interventi di ristrutturazione edilizia e bonus mobili, riqualificazione energetica, bonus facciate e bonus verde in scadenza a fine 2020;

  • conferma, con apertura a tutti gli immobili strumentali all’esercizio dell’attività, del riconoscimento del credito d’imposta nella misura del 60% del canone di locazione nel caso in cui si sia verificato un calo di fatturato/corrispettivi almeno pari al 33% rispetto al corrispondente mese dell’anno precedente. Il credito andrebbe riconosciuto per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020 ed il medesimo non deve rilevare ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP;

  • sempre in tema di canoni di locazione, al fine di evitare, considerata la grave crisi economica determinata a seguito dell’emergenza sanitaria COVID 19, che la mancata percezione dei canoni di affitto relativi ad immobili non abitativi si tramuti in una ingiustificata tassazione degli stessi in capo ai proprietari, andrebbe allineato il trattamento fiscale della mancata percezione dei canoni non abitativi a quello già previsto per quelli abitativi. In pratica, in presenza di intimazione di sfratto per morosità o di ingiunzione di pagamento i canoni non percepiti relativi di immobili non ad uso abitativo non devono concorrere a formare il reddito del periodo e al momento della loro eventuale riscossione dovranno essere tassati separatamente;

  • abrogazione della disciplina sulle cosiddette società di comodo: è impossibile pensare di mantenere in vigore una normativa che prevede un reddito minimo per le imprese basato su percentuali di redditività degli asset aziendali;

  • necessità di rivedere la disciplina sul riconoscimento fiscale delle perdite su crediti innalzando le soglie di valore dei crediti (2.500 euro ovvero 5.000 euro per le imprese di maggiori dimensioni) e riducendo il lasso temporale (sei mesi) che deve intercorrere dalla relativa scadenza.


Nel merito del credito e della liquidità si chiede:

  • innalzamento della percentuale di copertura della garanzia nei limiti del maggiore degli importi definiti nel comma 1 lettera c) (25% del fatturato annuo riferiti al 2019; doppio dei costi del personale riferiti all’anno 2019), nella misura del 90% in garanzia diretta e incrementata al 100% in controgaranzia, con valutazione riferita ai soli dati del modulo economico-finanziario;

  • garanzia del Fondo con copertura al 100% ai nuovi finanziamenti in favore di PMI e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19, con importo non superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, attestati con autocertificazione e comunque, non superiore a 25.000 euro;

  • concessione di una garanzia del 90%, cumulabile con altra garanzia a copertura del residuo 10%, concessa dai Confidi o altro soggetto abilitato al rilascio di garanzie, in favore delle imprese con ricavi non superiore a 3.200.00 euro, danneggiate dall’emergenza COVID-19 come risultante da autodichiarazione, per finanziamenti contenuti nella misura di un importo non superiore al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario;

  • quanto attiene alla previsione di cui al comma 1 dell’articolo 13, alla lettera n), laddove si prevede, come detto, la possibilità di assistere l’imprese con una garanzia al 100% richieste di finanziamento formulate da imprese con fatturato fino a 3,2 mln di euro e nel limite massimo del 25% del fatturato attraverso due diverse garanzie (la garanzia diretta emessa dal FDC per il 90% e la Garanzia di un Confidi per il residuo 10%), sarebbe preferibile recuperare efficacia mediante una sua semplificazione gestionale, prevedendo diversamente il rilascio di una garanzia del Confidi nella misura del 100%, a sua volta riassicurata e contro-garantita dal FDC al 90%


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