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CORONAVIRUS – Le misure del decreto in vigore dal 8 marzo. Stretta sulla Lombardia e 14 province


 

Con Decreto del Presidente del Consiglio Ministri (DPCM) firmato nella notte, sono state approvate le nuove disposizioni per la Lombardia e per il territorio nazionale per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19. Le disposizioni sono valide dall’8 marzo al 3 aprile 2020.


“Ci rendiamo conto – ha spiegato il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte – che tutte queste misure creeranno disagio, imporranno dei sacrifici, a volte piccoli, a volte molto grandi. Però questo è il momento dell’autoresponsabilità. Dobbiamo capire che tutti dobbiamo aderire e non dobbiamo contrastare queste misure: non dobbiamo pensare di essere furbi”.


Non c’è più una “zona rossa” come nei precedenti decreti, ma quella che è stata ribattezzata come “zona arancione”, costituita dall’intera Regione Lombardia e da 14 province di Piemonte, Emilia-Romagna e Veneto: Modena, Parma, Piacenza, Reggio dell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia.


Il punto centrale delle nuove misure restrittive riguarda i movimenti e gli spostamenti all’interno di quest’area, di cui all’articolo 1 del decreto, la cui entrata in vigore determina la contestuale cessazione di quelle previste dai DPCM del 1 marzo e del 4 marzo scorso. Nel dettaglio:


MISURE SANITARIE

  • Permanenza al proprio domicilio e limitazione al massimo dei contatti sociali in caso di sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C)

  • Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione per i soggetti in quarantena o positivi al virus


MOBILITA'

  • Evitare gli spostamenti in entrata e uscita da tutto il territorio nonché all’interno dello stesso, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.


LAVORO

  • Adozione in tutti i casi possibili, nello svolgimento di incontri o riunioni, di modalità di collegamento da remoto

  • Si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione dei periodi di ferie e congedo ordinario da parte dei dipendenti


ISTRUZIONE E FORMAZIONE

  • Sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado e di formazione superiore, comprese le Università, i corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani e i corsi e attività formative svolte da altri enti pubblici e da soggetti privati. Resta ferma la possibilità di svolgere attività formativa a distanza.

  • Sospesi i concorsi pubblici (esclusi quelli in ambito sanitario oppure quelli svolti in modalità telematica)

  • Sospesi gli esami di idoneità alla guida, con proroga dei termini


MANIFESTAZIONI, EVENTI, TEMPO LIBERO E LUOGHI DI CULTO

  • Sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, se non svolti a porte chiuse (consentiti gli allenamenti ma solo agli atleti professionisti e di livello nazionale o internazionale)

  • Sospese tutte le manifestazioni organizzate e gli eventi pubblici di carattere ludico, sportivo, culturale, religioso e fieristico

  • Sospese le cerimonie civili e religiose, con i luoghi di culto aperti solo mantenendo la distanza di un metro

  • Chiusi dei musei e gli altri istituti e luoghi della cultura

  • Chiusi gli impianti sciistici


ESERCIZI PUBBLICI E ATTIVITÀ COMMERCIALI

  • Sospesa l’attività di cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati

  • Consentite le attività di ristorazione e dei bar solo dalle 6 alle 18, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, pena la sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione

  • Consentite le attività commerciali a condizione che il gestore garantisca un accesso con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, pena la sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione

  • Chiusura nelle giornate festive e prefestive per le medie e grandi strutture di vendita, e per gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore deve comunque garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, pena la sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione

  • Sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi


A queste misure specifiche per la “zona arancione” si aggiungono quelle valide per l’intero territorio nazionale, a cui fanno riferimento gli articoli 2 e 3. Tra cui:

  • limitazione allo stretto necessario degli spostamenti delle persone fisiche

  • adozione di modalità di Smart working (lavoro agile) da parte dei datori di lavoro anche in assenza di accordi individuali

  • sospensione di congressi, eventi pubblici, riunioni, meeting e convegni in cui è coinvolto personale sanitario o incaricato di servizi pubblici o di pubblica utilità

  • sospensione dei viaggi d’istruzione e delle visite guidate delle scuole

  • attivazione di attività didattiche a distanza nelle scuole, nelle università e nell’alta formazione

  • interventi straordinari di sanificazione dei mezzi da parte delle aziende di trasporto pubblico


QUI il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri


Sono confermate le misure di informazione e sensibilizzazione e le prescrizioni di carattere sanitario contenute nei precedenti decreti consultabili nella nostra pagina dedicata all’emergenza.







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