CORONAVIRUS – Le misure del decreto in vigore dal 8 marzo. Stretta sulla Lombardia e 14 province
Con Decreto del Presidente del Consiglio Ministri (DPCM) firmato nella notte, sono state approvate le nuove disposizioni per la Lombardia e per il territorio nazionale per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19. Le disposizioni sono valide dall’8 marzo al 3 aprile 2020.
“Ci rendiamo conto – ha spiegato il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte – che tutte queste misure creeranno disagio, imporranno dei sacrifici, a volte piccoli, a volte molto grandi. Però questo è il momento dell’autoresponsabilità. Dobbiamo capire che tutti dobbiamo aderire e non dobbiamo contrastare queste misure: non dobbiamo pensare di essere furbi”.
Non c’è più una “zona rossa” come nei precedenti decreti, ma quella che è stata ribattezzata come “zona arancione”, costituita dall’intera Regione Lombardia e da 14 province di Piemonte, Emilia-Romagna e Veneto: Modena, Parma, Piacenza, Reggio dell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia.
Il punto centrale delle nuove misure restrittive riguarda i movimenti e gli spostamenti all’interno di quest’area, di cui all’articolo 1 del decreto, la cui entrata in vigore determina la contestuale cessazione di quelle previste dai DPCM del 1 marzo e del 4 marzo scorso. Nel dettaglio:
MISURE SANITARIE
Permanenza al proprio domicilio e limitazione al massimo dei contatti sociali in caso di sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C)
Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione per i soggetti in quarantena o positivi al virus
MOBILITA'
Evitare gli spostamenti in entrata e uscita da tutto il territorio nonché all’interno dello stesso, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
LAVORO
Adozione in tutti i casi possibili, nello svolgimento di incontri o riunioni, di modalità di collegamento da remoto
Si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione dei periodi di ferie e congedo ordinario da parte dei dipendenti
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado e di formazione superiore, comprese le Università, i corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani e i corsi e attività formative svolte da altri enti pubblici e da soggetti privati. Resta ferma la possibilità di svolgere attività formativa a distanza.
Sospesi i concorsi pubblici (esclusi quelli in ambito sanitario oppure quelli svolti in modalità telematica)
Sospesi gli esami di idoneità alla guida, con proroga dei termini
MANIFESTAZIONI, EVENTI, TEMPO LIBERO E LUOGHI DI CULTO
Sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, se non svolti a porte chiuse (consentiti gli allenamenti ma solo agli atleti professionisti e di livello nazionale o internazionale)
Sospese tutte le manifestazioni organizzate e gli eventi pubblici di carattere ludico, sportivo, culturale, religioso e fieristico
Sospese le cerimonie civili e religiose, con i luoghi di culto aperti solo mantenendo la distanza di un metro
Chiusi dei musei e gli altri istituti e luoghi della cultura
Chiusi gli impianti sciistici
ESERCIZI PUBBLICI E ATTIVITÀ COMMERCIALI
Sospesa l’attività di cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati
Consentite le attività di ristorazione e dei bar solo dalle 6 alle 18, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, pena la sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione
Consentite le attività commerciali a condizione che il gestore garantisca un accesso con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, pena la sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione
Chiusura nelle giornate festive e prefestive per le medie e grandi strutture di vendita, e per gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore deve comunque garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, pena la sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione
Sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi
A queste misure specifiche per la “zona arancione” si aggiungono quelle valide per l’intero territorio nazionale, a cui fanno riferimento gli articoli 2 e 3. Tra cui:
limitazione allo stretto necessario degli spostamenti delle persone fisiche
adozione di modalità di Smart working (lavoro agile) da parte dei datori di lavoro anche in assenza di accordi individuali
sospensione di congressi, eventi pubblici, riunioni, meeting e convegni in cui è coinvolto personale sanitario o incaricato di servizi pubblici o di pubblica utilità
sospensione dei viaggi d’istruzione e delle visite guidate delle scuole
attivazione di attività didattiche a distanza nelle scuole, nelle università e nell’alta formazione
interventi straordinari di sanificazione dei mezzi da parte delle aziende di trasporto pubblico
QUI il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
Sono confermate le misure di informazione e sensibilizzazione e le prescrizioni di carattere sanitario contenute nei precedenti decreti consultabili nella nostra pagina dedicata all’emergenza.