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COVID-19: Decreto Natale,tra zona rossa e arancione le regole in vigore dal 24 dicembre al 6 gennaio



 

Con Decreto Legge n. 172 del 18 dicembre il Governo ha definito le misure urgenti per le festività natalizie, entrate in vigore a partire da oggi, 19 dicembre.

In sintesi quanto previsto dal decreto:

  • nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, sull’intero territorio nazionale, verranno applicate le misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio 3 dicembre 2020 per le cosiddette “zone rosse”, cioè le aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto;

  • nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021, sull’intero territorio nazionale, si applicano le misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 per le cosiddette “zone arancioni”, cioè le aree caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto. Negli stessi giorni, sono tuttavia consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione massima di 5.000 abitanti verso località distanti non più di 30 chilometri, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;

  • oltre agli spostamenti già consentiti, nel periodo compreso tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, tra le 5 e le 22 è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi, in un massimo di due persone, verso una sola abitazione privata della propria regione. Alla persona o alle due persone che si spostano potranno accompagnarsi i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con queste persone convivono.

Il decreto, infine, prevede lo stanziamento di 645 milioni di euro da destinare al ristoro immediato delle attività di somministrazione di alimenti e bevande che vedranno un calo del fatturato a causa delle misure disposte a tutela della salute. Tali attività riceveranno un contributo pari a quello già ottenuto in seguito all’approvazione del cosiddetto “decreto rilancio” (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).


Nello specifico il contributo:

  • non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020,

  • spetta solo ai soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 del d.l. n. 34/2020 (convertito dalla L. n. 77/2020), che non abbiano restituito il predetto ristoro,

  • è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo,

  • è pari al contributo già erogato ai sensi dell'art. 25 del d.l. n. 34 del 2020,

  • non può essere superiore a euro 150.000,00,

  • si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 25, c. da 7 a 14, del d.l. n. 34/2020.

Allegato 1: i Codici Ateco che beneficeranno dell’aiuto economico

561011 - Ristorazione con somministrazione 561012 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto 561030 - Gelaterie e pasticcerie 561041 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti 561042 - Ristorazione ambulante 561050 - Ristorazione su treni e navi 562100 - Catering per eventi, banqueting 562910 - Mense 562920 - Catering continuativo su base contrattuale 563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina


QUI il Decreto Legge

QUI le slide di sintesi

QUI il Modulo per l’autocertificazione



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