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CORONAVIRUS - DPCM 22 marzo 2020 ed Ordinanza regionale 21 marzo 2020: indicazioni per le imprese

 

A seguito dell’emanazione da parte di Regione Lombardia dell’Ordinanza n. 514 del 21 marzo u.s., integrata con Ordinanza n. 515 del 22 marzo u.s., e da parte del Governo del DPCM del 22 marzo u.s., che, in ragione dell’emergenza sanitaria da COVID -19, impongono ulteriori limitazioni alle attività commerciali e produttive, qui di seguito si fornisce una lettura integrata di quanto previsto dai suddetti provvedimenti.


LE ATTIVITÀ CONSENTITE

  • Da oggi, lunedì 23 marzo, sono consentite solo le attività con codice ATECO rientrante nella tabella di cui all'allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020 e all’allegato 1 del DPCM 22 Marzo 2020.

  • È tuttavia consentito il proseguimento delle attività non indicate nell’allegato 1, purché esse siano funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché degli impianti a ciclo produttivo continuo. Per poter proseguire l’attività è obbligatoria una comunicazione al Prefetto della Provincia ove è ubicata l’attività produttiva (in cui sono spiegati e giustificati i motivi della richiesta indicando le imprese e le amministrazioni beneficiare dei servizi e delle proprie forniture) fino ad eventuale diniego l’attività può essere proseguita.

  • Sono sempre possibili le attività (pubbliche o in concessione) che erogano servizi di pubblica utilità, nonché produzione, trasporto e commercializzazione consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici, nonché di prodotti agricoli e alimentari;

  • È consentita le attività commerciali al dettaglio di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 dell’Ordinanza regionale n. 514 del 21 marzo;

  • Fino alle ore 24 del 25 marzo è consentito, a chi finora poteva lavorare e deve sospendere l’attività, di completare le attività necessarie alla sospensione stessa (spedizione della merce in giacenza, consegne, messa in sicurezza). È sempre possibile continuare l’attività in modalità a distanza o in lavoro agile (da casa);

  • Rimane l’obbligo, in ogni caso, per tutte le attività per le quali è consentito il proseguimento, del massimo rispetto dei protocolli di sicurezza, che sono comunque condizione necessaria per poter continuare il lavoro (sanificazione, distanziamento, DPI, ecc…)


LE ATTIVITÀ SOSPESE

  • Sono sospese – oltre a quelle NON comprese nell’allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020, nell'allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020 e nell’allegato 1 dell’Ordinanza regionale n. 514 del 21 marzo 2020tutte le attività commerciali al dettaglio, i mercati settimanali scoperti sia alimentari che non, i distributori automatici H24 bevande e alimenti confezionati, le slot machine, le altre attività artigianali di servizio - con esclusioni di quelle di cui all’allegato 2 dell’Ordinanza regionale n. 514 - i servizi di ristorazione, le palestre, i centri benessere, acconciatori ed estetisti, tatuatori, massaggi;

  • Sono chiuse tutte le strutture ricettive comunque denominate (ivi compresi residence, alloggi agrituristici e locazioni brevi per finalità turistiche), ed è sospesa l’accoglienza degli ospiti. Per gli ospiti già presenti nella struttura in tale momento l’ospitalità non può protrarsi oltre le 72 ore successive da oggi. Possono permanere in servizio per esigenze collegate alla gestione dell’emergenza (pernottamento di medici, isolamento di pazienti, ecc.) ivi compreso il regolare esercizio dei servizi essenziali. E’ altresì consentito nelle strutture ricettive comunque denominate il soggiorno delle seguenti categorie: personale in servizio presso le stesse strutture; ospiti che vi soggiornano per motivi di lavoro in uno dei servizi per cui non è disposta la chiusura o la sospensione dell’attività; personale viaggiante di mezzi di trasporto; ospiti costretti a prolungare il soggiorno per cause di forza maggiore che non consentano il trasferimento nei termini suindicati; soggetti aventi residenza anagrafica nelle stesse strutture; soggetti che assistono persone malate o ricoverate in strutture sanitarie; soggetti che hanno stipulato, antecedentemente al 22/3/2020, un contratto con la struttura ricettiva per il soggiorno nella struttura stessa. Restano in funzione le residenze, le strutture e gli alloggi per studenti universitari e le strutture per il soggiorno a fini assistenziali e solidaristici.

  • È stabilito lo stop generale ai cantieri edili legati alla costruzione o alla ristrutturazione delle abitazioni, mentre restano aperti solo quelli legati alle opere pubbliche di manutenzione ferroviaria e stradale e ad altre opere particolari, legate al comparto infrastrutture. A non essere sospesi sono tutti cantieri connessi al codice Ateco “ingegneria civile”, incluso nella lista delle attività che resteranno garantite.


Il decreto governativo ha validità fino al 3 aprile p.v., salvo possibile reiterazione. L’ordinanza regionale ha validità fino al 15 aprile p.v.. Pertanto, il regime di sospensione indicato prosegue fino a nuova comunicazione.


TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULLA NOSTRA PAGINA DEDICATA ALL’EMERGENZA.

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