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CORONAVIRUS - Lombardia "zona rossa". Le restrizioni



 

Con DPCM del 3 novembre sono state introdotte nuove misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid- 19, individuando, sulla base delle situazioni regionali, tre diverse aree di criticità, nelle quali si applicano specifiche misure restrittive:

  • AREA GIALLA: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Province di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto

  • AREA ARANCIONE: Puglia, Sicilia

  • AREA ROSSA: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta

Il Ministro della Salute, sulla base dei dati epidemiologici, verifica la situazione relativa a ciascuna regione con frequenza almeno settimanale e provvede all’aggiornamento delle misure. Dal momento in cui diventano efficaci, tali disposizioni rimangono in vigore per almeno 15 giorni.


Di seguito le misure previste per il territorio lombardo a partire dal 6 novembre e per almeno 15 giorni da tale data:

  • vietati gli spostamenti in entrata e in uscita dal territorio e all’interno dello stesso (anche all’interno del proprio Comune) in qualsiasi orario, tranne che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute. Vietati gli spostamenti da una regione all’altra e da un Comune all’altro. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

  • sospese le attività commerciali al dettaglio (negozi), sia di vicinato che nelle medie e grandi strutture di vendita. Rimangono aperti: negozi di generi alimentari, edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie e le altre attività di vendita individuate nell’allegato 23 del DPCM. I centri commerciali dovranno consentire l’accesso a tali attività ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi già previste a livello nazionale.

  • chiusura dei mercati, eccetto le attività che vendono generi alimentari;

  • sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). L’asporto è consentito fino alle ore 22.00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.

  • sospese le attività inerenti servizi alla persona fatta eccezione per barbieri, parrucchieri, servizi di lavanderia e altre attività indicate nell’allegato 24 del DCPM.

  • didattica a distanza al 100% anche per le seconde e terze medie. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, nei limiti in cui è consentita;

  • Tutti i corsi universitari si svolgeranno con didattica a distanza, salvo specifiche eccezioni;

  • Sospesa le attività sportive, comprese quelle che si svolgono nei centri sportivi all’aperto, così come tutti gli eventi e le competizioni sportive organizzate dagli enti di promozione sportiva, salvo quelle riconosciute di interesse nazionale dal Coni e CIP.

  • è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, rispettando la distanza di almeno un metro da ogni altra persona e utilizzando i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. È consentito svolgere attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale.

Inoltre, restano valide le seguenti norme in vigore a livello nazionale

  • Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento

  • Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza nonché culturali, centri sociali e centri ricreativi

  • Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto; restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso

  • Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza

  • Sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura

  • sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate

  • Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente

Rimane obbligatorio utilizzare la mascherina nei luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione. L’obbligo si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie. Non sono obbligati ad indossare la mascherina i bambini al di sotto dei 6 anni, o i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e le persone che interagiscono con loro


Le persone con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio e contattare il proprio medico curante;


Si raccomanda di non ricevere a casa persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.


QUI l’il DPCM del 3 novembre 2020

QUI l'Allegato n. 23 al DPCM del 3 novembre 2020

QUI l'Allegato n. 24 al DPCM del 3 novembre 2020

QUI l'Ordinanza del Ministero della Salute


TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULLA NOSTRA PAGINA DEDICATA ALL’EMERGENZA.



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